CONSULTAZIONE ELETTORALI – 8 e 9 Giugno 2024.  Indicazioni inerenti la propaganda elettorale.

CONSULTAZIONI ELETTORALI – 8 e 9 Giugno 2024.  Indicazioni inerenti la propaganda elettorale.

Data:
16 Maggio 2024

CONSULTAZIONI ELETTORALI – 8 e 9 Giugno 2024.

 Indicazioni inerenti la propaganda elettorale.

NORME IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE

MODULISTICA:

COMUNICAZIONE APERTURA SEDE COMITATO ELETTORALE

COMUNICAZIONE COMIZIO ELETTORALE

INDICAZIONI_OPERATIVE_PROPAGANDA_ELETTORALE__2024

COMIZI

Per tutto il periodo della campagna elettorale e quindi dal 10 maggio 2024, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo del preavviso al Questore (previsto dall’articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Sebbene non vi sia un espresso obbligo di legge, al fine di tutelare il regolare e sereno svolgimento della campagna elettorale nell’interesse di tutti i candidati e delle formazioni politiche partecipanti alla competizione, i responsabili dell’organizzazione delle manifestazioni manterranno la prassi consolidata di preavvertire in tempo utile le Amministrazioni Comunali e l’Autorità di Pubblica Sicurezza dello svolgimento dei comizi elettorali.

I comizi si terranno nelle piazze o sale individuate dalle Amministrazioni Comunali. Qualora tali siti non possano essere concessi a causa del concomitante svolgimento di manifestazioni già organizzate o con presenze istituzionali, le Amministrazioni Comunali provvederanno ad individuare altri siti e/o piazze, nei quali potranno essere tenuti i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Nell’individuazione di tali siti dovranno essere evitati i luoghi nei quali, a causa della loro ubicazione, potrebbero verificarsi intralci al traffico od ai mercati ovvero disturbo ad ospedali, scuole, luoghi di culto, cimiteri, case di riposo, convitti, caserme ed altre convivenze.

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l’uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell’oratore sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo.

In occasione dell’effettuazione di comizi e riunioni elettorali, è fatto divieto di portare armi, anche per le persone munite di licenza, con comminazione, altresì, di sanzioni per il porto di armi improprie (art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110). Durante i comizi è escluso il contraddittorio. Non è considerata “contraddittorio” la possibilità offerta dall’oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti e delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte.

Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini, da parte di altre forze politiche diverse da quelle che hanno organizzato gli stessi comizi.

Non verranno, infine, usati, nell’arco di metri 500 dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, e comunque in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo al comizio in corso, altoparlanti su mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali.

Parimenti, è vietata l’effettuazione di cortei o parate, da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso. In occasione dell’effettuazione di comizi e riunioni elettorali, è fatto divieto di portare armi, anche per le persone munite di licenza, con comminazione, altresì, di sanzioni per il porto di armi improprie (art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110). I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere scrupolosamente osservati dagli organizzatori.

Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma di civile confronto.

Al termine dei comizi e delle riunioni, gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi.

Potranno inoltre sostare, nelle aree interessate dallo svolgimento dei comizi, i mezzi di propaganda mobile, appartenenti alla stessa forza politica che ha promosso il comizio, per l’intera durata dello stesso.

I festivals e le altre manifestazioni politicamente qualificate, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale e, pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle Leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130 che prevedono, in particolare, l’uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all’uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni, ed, infine, il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione a norma dell’art. 8 della Legge n. 130/1975.

 

 PROPAGANDA VISIVA

AFFISSIONI

Le affissioni possono essere effettuate fino alla mezzanotte del venerdì precedente la data delle votazioni. Dopo tale termine, è vietata ogni nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 L. n. 212/1956, come sostituito dall’art. 8 della L. n. 130/1975), ad eccezione dell’affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione, nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (artt. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n.212, come modificato dalla Legge 24 aprile 1975, n.130).

Dal 10 maggio 2024 le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi appositamente individuati dalla Giunta Comunale ed assegnati ai partiti o gruppi politici, che partecipano alla competizione elettorale.

Non è consentito affiggere manifesti negli spazi assegnati alle altre liste e sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge 212/1956, come sostituito dall’art. 3 della legge 130/75);

I manifesti affissi regolarmente non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge 212/1956 come modificato dall’art. 6 della legge 24.04.1975, n. 130)

E’ vietata l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.. E’ vietata l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni dopo il 10 maggio 2024.

In conformità dell’art. 6 della Legge 212/56, come sostituito dall’art. 4 della Legge 130/75, in combinato disposto con il regime delle affissioni in materia di propaganda elettorale, è da ritenere proibita l’installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le quali, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.

PROPAGANDA PRESSO LE SEDI DEI COMITATI ELETTORALI

Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti.

Dal 10 maggio 2024 i manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all’interno delle sedi dei partiti e dei comitati. Per integrare la violazione della norma di cui all’art. 8, comma 3, della Legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica. Pertanto, ricorre l’illecito qualora il manifesto venga affisso sulla vetrina verso l’esterno, mentre non ricorre l’illecito quando il manifesto, posto all’interno della sede e distante dalla soglia d’ingresso, non è eccessivamente visibile all’esterno.

ALTRE FORME DI PROPAGANDA FIGURATIVA

  1. A) Dal 10 maggio 2024 è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso.

Sono pertanto vietati:

1) striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo in qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico (vedasi circolare Ministero Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V);

2) le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (articolo 1, ultimo comma, Legge 212/1956), nonché su monumenti od opere d’arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi, ecc., a tutela dell’estetica cittadina e del patrimonio artistico (vedasi circolare Ministero Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V);

3) il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art.4, Legge n. 130/1975);

   2. B) è vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della L. n. 212/1956 come modificato dall’art. 4 L. n. 130/75).

E’ invece consentita la pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) soltanto in forma itinerante nei limiti di cui all’art. 23 del C.d.S. e dell’art 57 del relativo regolamento di esecuzione. Qualora tali veicoli dovessero sostare per più di un’ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi pertanto dovranno essere oscurati.

VOLANTINAGGIO

 Dal 10 maggio 2024 non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della L. n. 212/1956, come modificato dall’art. 4 L. n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano.

GAZEBO

E’ consentita l’installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo senza pareti) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell’ambito della campagna elettorale, previa richiesta di occupazione di suolo pubblico, purché possiedano i seguenti requisiti:

  • All’interno e all’esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti, che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati, e quant’altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso (articolo 6, primo comma, e articolo 8,terzo comma, della legge 212/1956 e s.m.);
  • E’ consentita l’esposizione di bandiere dei partiti e dei movimenti politici, le quali servano esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo medesimo; L’attività di propaganda elettorale svolta mediante l’utilizzo del gazebo non potrà essere svolta nelle piazze o nei luoghi pubblici ove si svolgono i comizi.

Fermo restando il rispetto delle norme sull’occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

PROPAGANDA SONORA

PUBBLICITÀ FONICA

Dal 10 maggio 2024, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della  legge n. 130/1975, previa richiesta di autorizzazione in deroga ai valori limite di emissione acustica

L’uso degli altoparlanti su mezzi mobili sarà consentito soltanto per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, a norma del combinato disposto dal 2° comma dell’art. 7 della Legge 130/1975 e del 4° comma dell’art. 49 del D.P.R. 16.9.1996, n. 610 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16.12.1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione del Codice della Strada) che prevede apposita preventiva autorizzazione.

Nel caso in cui la propaganda si svolga su territori di più Comuni, l’autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi. Fino al venerdì precedente la data delle elezioni sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7, comma 1 e 2, Legge n. 28/2000).

SONDAGGI

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma l, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire dal 25 maggio, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, l’attività di tali istituti demoscopici, diretta a rilevare, all’uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolare autorizzazione.

E’ opportuno, comunque, che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e che non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

La presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti alle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, potrà essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione, solo nel periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione a condizione che non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

Dalle ore 0:01 dell’8 giugno 2024 sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta od indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.

Nel giorno della votazione è altresì vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di duecento metri dall’ingresso dei seggi (art. 9 Legge n. 212/56, come modificato dall’art. 8 Legge 130/1975).

SANZIONI

Chiunque effettui ogni forma dì propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, ovvero lanci o getti volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e effettui ogni forme d i propaganda luminosa mobile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 6, legge 212/1956 e 15, comma 17, legge 515/1993).

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti dì propaganda elettorale, destinati all’affissione o alla diffusione o ne impedisce l’affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili li quelli già affissi negli spazi riservati aita propaganda elettorale a norma della legge 212/1956 o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da E uro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 8,comma 1, legge 212/1958 e 15, comma 17, legge 515/1993).

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi, ovvero effettua iscrizioni murali e su fon di stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 8, comma 3, legge 212/1956 e 15, comma l7 legge 515/1993).

Chiunque tenga l’ 8 e 9 giugno riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero effettui nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti dì propaganda, ovvero eserciti il l’ 8 e 9 giugno, giorni destinati alla votazione, ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 9, legge 212/1958 e 15, comma 17, legge 515/1 993). Chiunque effettui pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, senza indicare i l nome del committente responsabile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 25.822,00 (art. 3, comma 2, e 15, comma 2, legge 515/1993).

E’ vietato l ‘uso dì altoparlanti su mezzi mobili, ad eccezione di quello finalizzato ai preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art, 7, commi 2 e 3, legge 130/1975).

Chiunque affigge manifesti elettorali al di fuori della fascia oraria consentita ed individuata con ordinanza sindacale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 bis, D. lgs. n.267/2000, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 (fascia oraria da determinarsi con ordinanza del sindaco).

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Nei novanta giorni precedenti l’elezione, ai sensi degli artt. 18 e 20, comma 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.

CANONI

L’occupazione di suolo pubblico con banchetti o gazebo finalizzata ad attività di propaganda politica, elettorale, raccolte firme per presentazione di candidature, proposte di legge di iniziativa popolare o campagne referendarie è sempre esente dal pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, purché richiesta per una superficie non eccedente i 10 mq. (cfr. art. 3 c. 67 L 549/1995)

IMPOSTA DI BOLLO

Le istanze e le autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico con banchetti o gazebo per attività di raccolta firme per la presentazione delle candidature, sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo a partire dal centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. (cfr. art. 1 Tabella Allegato B DPR 26.10.1972, n. 642 – art. 14 c. 3 L. 21.03.1990 n. 53 – Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 56/E DEL 18.07.2018);

Le istanze e le autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico con banchetti o gazebo per attività di propaganda politica ed elettorale non strettamente rientranti nelle ipotesi precedenti, sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo a partire dal 30° giorno antecedente l’inizio delle votazioni (c.d. periodo di campagna elettorale).

Sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa annessa al D.P.R. n. 642 del 1972 le medesime istanze ed autorizzazioni finalizzate ad attività da svolgersi al di fuori di detto periodo. (cfr. artt. 3 e 4 Tariffa Allegato A DPR 26.10.1972, n. 642 –Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 89/E del 01/04/2009).

SONDAGGI

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma l, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire dal 25 maggio, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, l’attività di tali istituti demoscopici, diretta a rilevare, all’uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolare autorizzazione.

E’ opportuno, comunque, che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e che non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

La presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti alle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, potrà essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione, solo nel periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione a condizione che non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

Ultimo aggiornamento

16 Maggio 2024, 12:59